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giovedì 29 novembre 2012

Liste pulite: Casini, decreto sia chiaro per scelte trasparenti In Sicilia scelte dolorose che però ci hanno premiato


Noi siamo perché il decreto sull'incandidabilità sia chiaro, limpido e anche ferreo". Lo ha detto a margine di un'iniziativa di Confcommercio il leader dell'Udc Pier Ferdinando Casini interpellato sul decreto legislativo che il governo dovrà approvare domani in Consiglio dei ministri sull'incandidabilità.
"I partiti - ha aggiunto Casini - devono essere messi in condizione di fare liste trasparenti come quelle fatte in Sicilia dove abbiamo fatto scelte anche dolorose ma siamo stati premiati".


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Finalmente pronto il testo del decreto legislativo che fissa le regole per l'incandidabilità alle cariche pubbliche di condannati definitivi per reati gravissimi (mafia e terrorismo), per corruzione e concussione, e per tutti i delitti con una pena da quattro anni in su che già comportano la custodia cautelare. Le regole riguarderanno parlamentari italiani ed europei, enti locali e tutti gli enti in cui c'è una nomina pubblica, come le Asl.
Ricordiamo che ieri, mercoledì 28 novembre, è entrata in vigore la legge anticorruzione che contiene la delega affidata all'Esecutivo di redigere il testo sull'incandidabilità e questo termine sblocca di fatto l'iter della norma sulle liste "pulite" che sarà esaminata dal Consiglio dei ministri di venerdì prossimo.
Ieri il testo definitivo del decreto legislativo sull'incandidabilità dei condannati non era ancora pronto e i tre Ministeri interessati, ossia Interno (Annamaria Cancellieri), Giustizia (Paola Severino) e Pubblica amministrazione (Filippo Patroni Griffi), stavano lavorando per definire e limare il provvedimento, visto che l'impegno che il Governo si era assunto era quello di avere uno strumento legislativo pronto in tempo per le prossime elezioni. 
Chi sarà escluso dalla competizione elettorale? Chi ha commesso due categorie di delitti: quelli di particolare gravità, come associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, contraffazione, riduzione in schiavitù, tratta di persone, sequestro di persona, associazione finalizzata al traffico di droga, al contrabbando di tabacchi, traffico illecito di rifiuti, terrorismo. E quelli, con pena di almeno due anni, contro la Pubblica amministrazione, come peculato, corruzione, concussione, malversazione. Ma la delega indica anche, più genericamente, "altri delitti" per cui è prevista una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni. E' proprio quest'ultimo, con l'indicazione aperta sugli 'altri delitti', il punto nel quale si dovrà esercitare la discrezionalità del Governo. Sulla quale si dovranno poi esprimere le commissioni parlamentari entro sessanta giorni, con parere obbligatorio ma non vincolante, prima che il decreto delegato sia definitivamente varato dal Governo.
Quindi, nel testo finale della legge non ci sarà una lista di reati: le fattispecie, numerosissime, discendono di fatto dal criterio fissato ad architrave del provvedimento: si va dal favoreggiamento personale, al falso materiale in atto pubblico, dallo stalking al voto di scambio; sono ricompresi i reati societari nelle ipotesi aggravate, la manipolazione dei mercati, l'aggiotaggio, i reati fiscali e tributari, i reati fallimentari come la bancarotta fraudolenta (mentre non rientra la bancarotta semplice). C'è anche nelle ipotesi aggravate, in particolare se sono coinvolte società quotate in Italia o all'estero, anche la corruzione tra privati, nuovo delitto introdotto dalla legge anti-corruzione appena approvata; e poi furto, rapina, truffa, riciclaggio, usura, abusivismo. Lo strumento normativo sarà il decreto legislativo, quindi all'interno della cornice della delega.
Alla ricerca di criteri oggettivi, di un "indicatore astratto" che eviti la trappola della lista dei reati, chi ha lavorato al testo ne avrebbe trovati due: i reati puniti con una pena di almeno cinque anni per i quali è prevista l'interdizione dai pubblici uffici e la norma contenuta all'articolo 280, secondo comma, del codice di procedura penale, "la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni". Questa indicazione andrebbe però corretta con l'esclusione dei delitti colposi.


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