Con il Decreto Legge n. 194 del 16 novembre 2012 il Governo ha stabilito l’ampliamento della platea dei beneficiari degli aiuti previsti per far fronte ai danni causati dal sisma in Emilia.
Il finanziamento agevolato garantito dallo Stato per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per le assicurazioni obbligatorie è stato infatti esteso anche ad altre categorie, sempre nei limiti del periodo di sospensione fissato dal decreto (fino al 30 giugno 2013).
Potranno accedere al finanziamento, infatti, anche i lavoratori autonomi, i titolari d’imprese commerciali, gli esercenti attività agricole e i lavoratori dipendenti.
Nel caso dei lavoratori dipendenti, inoltre, il requisito richiesto per ottenere il finanziamento è quello di essere proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E ed F della classificazione AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica).
I Comuni dell’Emilia Romagna colpiti dal sismabeneficeranno della sospensione della mediazione tributaria fino al 1 gennaio 2013, sia per quanto concerne l’istanza sia la conclusione del procedimento.
Oltre alla sospensione del pagamento delle tasse fino a giugno 2013 - provvedimento che riguarda il versamento dell’IRPEF e della TARSU -, la nuova normativa introdotta con il decreto legge 74/2012 e con l’estensione del decreto 83/2012 inserisce tra le misure anche alcune modifiche alla disciplina dei processi (articolo 6 del Dl n. 74).
Le novità sono state rese note dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/E, nella quale si parla della sospensione dei giudizi tributari pendenti presso gli uffici situati nei Comuni emiliani colpiti dal sisma:
«L’articolo 6 del Dl 74/2012 , ai commi 1 e 2, introduce la sospensione di diritto, fino al 31 dicembre 2012, dei processi e delle relative attività nei giudizi pendenti, alla data del 20 maggio 2012, presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma (per la loro individuazione, occorre rifarsi all’allegato 1 al decreto Mef dell’1 giugno 2012). In tale elenco non vi sono sedi di uffici giudiziari tributari. Tuttavia, per effetto dell’estensione delle disposizioni del Dl n. 74 ai comuni di Ferrara e Mantova operata dall’articolo 67-septies, comma 1, del Dl n. 83, la sospensione dei processi trova applicazione per le controversie tributarie che alla data del 20 maggio 2012 erano pendenti innanzi alle Commissioni tributarie provinciali di Ferrara e Mantova.»
La sospensione non riguarda invece i procedimenti cautelari e le richieste di misure cautelari (articolo 22 del Dlgs n. 472/1997).
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